Art. 8.
(Assemblea nazionale).

      1. L'assemblea nazionale, di seguito denominata «assemblea», è l'organo rappresentativo del partito ed è eletta con metodo proporzionale da tutti gli iscritti

 

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secondo la modalità prevista dai rispettivi statuti.
      2. Lo statuto del partito prevede che all'assemblea spettino in ogni caso le decisioni relative alla definizione della linea politica generale del partito, ai programmi elettorali, alla proclamazione delle candidature, alla partecipazione a coalizioni e all'elezione degli organi esecutivi del partito stesso.
      3. Lo statuto determina la procedura di convocazione dell'assemblea.
      4. Le deliberazioni dell'assemblea, che impegnano la linea politica del partito, sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e sono normalmente assunte a maggioranza dei presenti. Lo statuto può prevedere in casi determinati che le deliberazioni siano assunte a maggioranza qualificata.
      5. L'assemblea delibera in via generale a voto palese. Una quota dei componenti determinata dallo statuto, in ogni caso non superiore al 10 per cento degli aventi diritto, può chiedere su qualsiasi oggetto il voto segreto. Il voto è comunque segreto per l'individuazione dei titolari delle cariche di partito nonché per le deliberazioni di modifica del nome o del simbolo del partito e nei casi indicati dall'articolo 9, comma 6.
      6. Lo statuto del partito può prevedere che l'assemblea deleghi le sue funzioni a un organo collegiale più ristretto composto da rappresentanti, scelti al suo interno con le modalità previste dal comma 4.
      7. Il voto telematico a richiesta può essere previsto dallo statuto, che determina inoltre, nel caso di organi collegiali composti da rappresentanti, di cui al comma 6, il rapporto tra voto telematico e delega.